| Statuto |
1. E' costituita a Verona l'Unione degli Allievi di D. N. Mazza, con sede presso l'Istituto D. N. Mazza, Via S. Carlo n. 5. 2. Appartengono a detta Unione quanti sono stati allievi delle opere (convitti, semiconvittori , scuole, collegi universitari) di D. Mazza. 3. Essa si propone i seguenti scopi: 4. I mezzi principali per realizzare gli scopi dell'Unione sono: 5. L'Unione è retta da un Consiglio di Presidenza composto di 15 membri eletti ogni 5 anni dall' Assemblea generale degli allievi, indetta dalla Assemblea uscente. 6. Risulteranno eletti i 15 allievi che riscuoteranno il maggior numero di voti fra una lista di 30 nomi presentati dalla Presidenza uscente. E' in facoltà di ciascun socio di sostituire altri nomi fino al numero di 7. La votazione viene effettuata per corrispondenza. 7. Il Consiglio elegge il Presidente e questi nomina il cassiere ed il segretario. Fanno parte di diritto del Consiglio di Presidenza il Superiore pro-tempore della Pia Società di D. Mazza, e, con voto consultivo, gli ex Presidenti. 8. Il Superiore della Pia Società potrà farsi coadiuvare, nell'assistenza all'Unione, da uno o più sacerdoti con facoltà di presenziare alle sedute del Consiglio di Presidenza. 9. Nell'annuale assemblea generale, convocata dalla Presidenza, viene svolta la relazione sulla vita e sulle attività dell'Unione e viene data notizia dello stato delle Opere mazziane. 10. In occasione dell'assemblea generale, la Presidenza proporrà un programma di iniziative dettagliate che dovrà essere approvato dall'assemblea e che sarà svolto durante l'anno dandone comunicazione a tutti gli allievi. L'assemblea può proporre attività specifiche, da attuarsi a cura della Presidenza. 11. Nell'attuazione del programma viene concessa ampia libertà di iniziativa ai gruppi di zona, costituiti dalla Presidenza. Verona, presso Notaio Cicogna n. 41257, 27 gennaio 1983 |














